Art. 1.

      1. Al personale appartenente ai reparti di intervento speciale della Polizia di Stato - Divisione operazioni speciali - Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) e dell'Arma dei carabinieri - Gruppo intervento speciale (GIS), al Raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri, ai gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata (GICO) del Corpo della Guardia di finanza e al Servizio centrale operativo (SCO) della Polizia di Stato, è riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA) ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.